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soppresso Ente Teatrale Italiano
Lo Statuto dell'Ente Teatrale Italiano è approvato con Decreto del Ministro per il Beni e le Attività Culturali il 4/03/2002. Successive modifiche statutarie: Delibere del C.d.A. n. 373 del 4/05/05 e n. 421 del15/09/05 approvate con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 14/10/2005; Delibera n. 626 del 29/10/08 approvata con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 13/02/2009.
ARTICOLO 1
Ente Teatrale Italiano
- L'Ente Teatrale Italiano (ETI), di seguito denominato Ente, è retto dalle norme della legge 14 dicembre 1978, n. 836, dalle altre leggi in materia di enti pubblici e dal presente statuto, adottato ai sensi e per gli effetti previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
- L'Ente ha sede in Roma, e non ha scopo di lucro; delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde assolvere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità, attività di promozione e di sviluppo delle relazioni nazionali e internazionali.
ARTICOLO 2
Scopi
- L'Ente Teatrale Italiano ha lo scopo di contribuire alla valorizzazione e diffusione della cultura e delle attività teatrali di prosa, musicali e di danza secondo le finalità, lo spirito ed i limiti previsti dalla legge istitutiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- In particolare, nel quadro degli indirizzi annualmente stabiliti dal Ministro, l'Ente svolge attività di promozione culturale sia in Italia che all'estero, anche attraverso una politica di scambi culturali, rivolgendo particolare attenzione alla tutela delle tradizioni, al rinnovamento dei linguaggi artistici, alla valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano e delle diverse forme di espressione artistica, all'interdisciplinarità delle arti, al rapporto fra le arti sceniche ed il mondo dell'istruzione e dell'Università, alla formazione, promozione ed informazione del pubblico anche attraverso specifiche iniziative editoriali, all'attività di formazione e aggiornamento professionale, alla diffusione dello spettacolo con il supporto delle nuove tecnologie e dell'emittenza televisiva anche attraverso specifici accordi di collaborazione.
- L'attività dell'Ente è soggetta alla legislazione vigente in tema di trasparenza dei procedimenti amministrativi e di accesso alla documentazione.
ARTICOLO 3
Teatri di proprietà o in gestione dell'Ente
- I teatri attualmente di proprietà o in gestione dell'Ente potranno essere dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente progressivamente dismessi salvaguardando la stabilità occupazionale del personale in organico, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità del personale eventualmente in esubero, e la destinazione di uso degli spazi, secondo quanto ritenuto, di volta in volta, più confacente con la sua finalità, e sulla base delle direttive del Ministro.
ARTICOLO 4
Attività strumentali, accessorie e connesse
- Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Ente potrà:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi;
- amministrare e gestire i beni di cui sia in possesso a qualsiasi titolo;
- partecipare, previa approvazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ad associazioni, enti e istituzioni, persone giuridiche pubbliche e private, nazionali ed internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Ente;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, istituire ed erogare premi e borse di studio e bandire concorsi;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciale, anche utilizzando apposite società di servizi;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
ARTICOLO 5
Vigilanza e amministrazione straordinaria
- Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali è titolare del potere di vigilanza sulle attività dell'Ente.
- Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali può disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente nei casi previsti dalla legge, ed in particolare quando:
- risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative o statutarie che ne regolano l'attività;
- non siano stati raggiunti gli obiettivi fissati dalle direttive emanate dal Ministro;
- il conto economico chiude con una perdita superiore al 30% del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità;
- si riscontri l'impossibilità di funzionamento degli organi.
- Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. La durata massima del mandato è di un anno rinnovabile di un solo identico periodo.
- Il commissario straordinario esercita tutti i poteri degli organi sciolti, e provvede ad accertare e rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.
ARTICOLO 6
Patrimonio
- Il patrimonio dell'Ente è composto dai beni mobili ed immobili di cui è o diventi proprietario, a qualsiasi titolo pervenuti.
- La concessione in uso all'Ente di beni mobili od immobili è regolata da apposite convenzioni bilaterali; il valore attribuito al diritto d'uso non entra a far parte del patrimonio.
- In ogni caso, i beni mobili od immobili, eventualmente concessi in uso, rientrano in disponibilità dei concedenti allo scadere delle predette convenzioni ovvero in caso di scioglimento dell'Ente.
ARTICOLO 7
Proventi
- I proventi dell'Ente sono costituiti da:
- rendite e ricavi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Ente;
- donazioni, disposizioni testamentarie, od altri atti di liberalità comunque effettuati;
- contributi attribuiti a qualsiasi titolo dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, nazionali, stranieri e dell'Unione europea;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
ARTICOLO 8
Esercizio finanziario
- L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- Entro i termini di legge il Consiglio d'Amministrazione adotta le linee di indirizzo dell'attività dell'Ente ed entro il 31 ottobre approva il bilancio di previsione dell'esercizio; il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.
- Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo devono essere accompagnati da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
- La contabilità dell'Ente è disciplinata da un apposito regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
- Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio laddove necessaria, per il potenziamento delle attività o per l'acquisto di beni strumentali.
- Entro dieci giorni dalla delibera di adozione, le linee di indirizzo dell'attività ed i bilanci sono trasmessi al Ministro per i Beni e le Attività Culturali per la necessaria approvazione, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei Conti.
ARTICOLO 9
Organi dell'Ente
- Sono organi dell'Ente:
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.
ARTICOLO 10
Presidente
- Il Presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate ed esperte nell'ambito dello spettacolo e della cultura, è nominato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e dura in carica tre anni.
- Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, di cui è componente, e presiede la Consulta Tecnica; ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività; propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale; adotta nei casi di assoluta necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, non oltre quindici giorni e comunque nella prima seduta utile; può conferire specifici incarichi ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 11
Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni, ed è composto dal Presidente e quattro membri, individuati tra personalità di elevata professionalità, con particolare riguardo ai settori di attività dell'Ente e con comprovate capacità organizzative e amministrative. I membri sono nominati con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Tra i componenti è nominato un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- I componenti del Consiglio di Amministrazione operano nell'esclusivo interesse dell'Ente. Eventuali interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali ed artistiche nell'ambito del teatro e della danza costituiscono elemento di incompatibilità con le funzioni di consigliere.
- Qualora un membro del Consiglio di Amministrazione sia nominato prima della scadenza triennale, egli resterà in carica fino a tale scadenza.
- Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso, ed in tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali provvede alla nomina del nuovo consigliere, che resta in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
- Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari e agli atti d'indirizzo del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, gli obiettivi dell'Ente e verifica i risultati complessivi della gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
- assume decisioni in materia di atti normativi, di adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo e di attuazione delle finalità previste dall'art. 2;
- approva le linee di indirizzo dell'attività dell'Ente, i documenti di programmazione, il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, ed assegna gli stanziamenti per le attività istituzionali; le decisioni inerenti il patrimonio immobiliare dell'Ente, sono sempre sottoposte ad approvazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
- individua le dotazioni organiche, le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro assegnazione alla direzione generale, con criteri per la copertura di eventuali vacanze. Le relative delibere sono inviate, per l'approvazione, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- provvede all'ordinamento degli uffici;
- definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di prezzi, tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- nomina il Direttore Generale su proposta del Presidente;
- determina, la misura dell'indennità spettante al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri di Amministrazione, nonché al Collegio dei revisori, che dovrà essere approvata con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- nomina, su proposta del Presidente, la direzione dei teatri direttamente gestiti, con il compito di assicurare una gestione manageriale nell'ambito delle direttive del Consiglio;
- provvede alla valutazione dell'attività ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
- delibera eventuali modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- ratifica i provvedimenti urgenti assunti dal Presidente ed i conseguenti atti adottati dal Direttore Generale;
- svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla legge o dallo statuto.
ARTICOLO 12
Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
- L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta.
- Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In caso di mancato raggiungimento del numero legale la riunione è automaticamente riconvocata a 24 ore. Il mancato raggiungimento del numero legale in tre sedute consecutive comporta l'automatico scioglimento del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Nel caso in cui uno o due membri del Consiglio non abbiano la possibilità di intervenire fisicamente alle riunioni, è data loro facoltà di parteciparvi attraverso lo strumento dell’audio-conferenza, ove gli stessi lo ritengano indispensabile. A tale scopo, però, è d’obbligo che sia presente in Sede la maggioranza dei membri in carica.
- Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dall'incaricato del servizio di verbalizzazione, nominato dal Presidente segretario della riunione.
- In caso di mancanza del plenum, il Consiglio potrà validamente deliberare con l'avvenuta nomina della maggioranza dei componenti.
ARTICOLO 13
Consulta territoriale e Consulta tecnico-artistica
- La Consulta territoriale e la Consulta tecnico-artistica sono convocate dal Direttore Generale per lo Spettacolo dal Vivo e lo Sport del Ministero per i Beni e le Attività Culturali o per sua delega dal Presidente dell'Ente, per esprimere indicazioni utili alla predisposizione delle linee di politica culturale dell'Ente stesso. Delle Consulte, presiedute dal Presidente dell'Ente, fanno parte i seguenti componenti su designazione delle associazioni e degli enti rappresentati:
CONSULTA TERRITORIALE il Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo e lo Sport; il Direttore Generale dell'Ente; un rappresentante del Ministero della Istruzione, Università e Ricerca; tre rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni e tre rappresentanti della Conferenza Stato-Città, espressione del panorama geografico del Paese;
CONSULTA TECNICO-ARTISTICA il Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo e lo Sport; il Direttore Generale dell'Ente; un rappresentante del Ministero della Istruzione, Università e Ricerca; quattro rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui due per l'attività di produzione e due per l'attività di distribuzione sia teatrale che di danza; un docente universitario di discipline teatrali; due rappresentanti della critica teatrale e di danza; un rappresentante degli attori ed un rappresentante dei danzatori; un rappresentante dei registi; un rappresentante dei coreografi; due rappresentanti degli autori; quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
- La convocazione delle Consulte ha carattere obbligatorio; i pareri espressi non sono vincolanti.
- Le due Consulte possono essere convocate anche in riunione congiunta.
- Periodicamente il Consiglio di Amministrazione dell'Ente procede ad incontri operativi e consultazioni tecniche, singole e collegiali, con i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali e con gli organismi regionali preposti alla distribuzione e promozione dello spettacolo dal vivo al fine di favorire la diffusione, sull'intero territorio nazionale, della cultura dello spettacolo nei suoi diversi generi e tendenze, e per supportare l'attività di osservatorio dell'Ente stesso.
ARTICOLO 14
Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed un supplente, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e gli altri tre scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione finanziaria dell'Ente, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
- I membri del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.
- I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e restano in carica tre anni rinnovabili.
ARTICOLO 15
Direttore Generale
- Il Direttore Generale è responsabile operativo dell'attività dell'Ente ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra persone, anche estranee all'Amministrazione, in possesso dei requisiti connessi ai compiti di cui al successivo comma 7 ed all'art. 17, comma 4, nonché dotate di specifica competenza professionale nel settore e nella gestione amministrativa e del personale.
- L'incarico di Direttore Generale, definito sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, è conferito dal Presidente con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo, con il quale sono definiti gli obiettivi ed i risultati di gestione che il direttore generale è chiamato ad ottenere.
- Il contratto prevede un trattamento economico a carattere omnicomprensivo, assumendo come parametri base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali dello Stato, e determina un trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione.
- Il trattamento economico previsto dal contratto remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al Direttore Generale, nonché qualsiasi incarico ad esso conferito in ragione del proprio ufficio o comunque conferito dall'Ente o su designazione dello stesso; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'Ente e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
- L'incarico di direzione generale può essere revocato dal Presidente su proposta del Consiglio di Amministrazione, previa contestazione e contraddittorio, nel caso di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati dalla legislazione vigente, o di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente; il Direttore Generale rimosso, se dipendente dell'Ente, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravita, l'Ente può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
- Al Direttore Generale spetta, l'esecuzione delle delibere adottate, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Egli è responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
- In particolare, il Direttore Generale:
- formula proposte ed esprime pareri al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione nelle materie di competenza dell'Ente;
- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Ente, nonché all'organizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici, nel rispetto delle norme di legge, del presente statuto e degli eventuali indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione del personale nei limiti della pianta organica e delle previsioni di bilancio e svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
- predispone per il Consiglio di Amministrazione le linee di indirizzo dell'attività ed i bilanci dell'Ente cui dà attuazione, dopo l'approvazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
- cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali di attività definite dal Consiglio di Amministrazione e attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali, coordinando e controllando l'attività anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e proponendo l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure connesse alle responsabilità dirigenziali e, comunque, alla valutazione degli stessi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
- adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio, come definiti dal Consiglio di Amministrazione anche in sede di bilancio preventivo;
- stipula contratti e convenzioni con enti;
- promuove e resiste alle liti ed ha il potere di consiliare e di transigere;
- provvede alle individuazioni dei funzionari di cui all'articolo 417 bis del c.p.c., e alla designazione di avvocati e consulenti;
- decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- cura i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli Organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive del Consiglio di Amministrazione e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio d organo.
- Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 16
Dirigenti
- L'accesso alla qualifica di dirigente avviene ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Ove se ne verifichi la necessità, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, definisce le procedure di accesso, per esami, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
- La nomina a dirigente dell'Ente è effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione; gli incarichi di direzione sono conferiti dal Direttore Generale, con contratto di diritto privato di durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo, con la quale sono definiti gli obiettivi e i risultati di gestione che il dirigente è chiamato ad ottenere, e la retribuzione, determinata in base ai contratti collettivi per le aree dirigenziali dello Stato, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita con delibera del Consiglio di Amministrazione, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei M inistri, di concerto con il Ministro dell' Economia e Finanze.
- I dirigenti dell'Ente, gerarchicamente subordinati al Direttore Generale, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
- formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Generale;
- curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore Generale;
- dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici dal Direttore Generale.
ARTICOLO 17
Organizzazione degli uffici e controlli interni
- Un apposito regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, definisce la struttura degli uffici e dei servizi dell'Ente, articolata in un massimo di 3 Uffici dirigenziali.
- Il regolamento disciplina, inoltre, la sede, i compiti e la dotazione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e della Legge 7 giugno 2000, n. 150.
- Il Consiglio di Amministrazione può affidare, provvedendo anche a definire il compenso, ad uno o più esperti, anche estranei all'Ente, il compito di svolgere l'attività di controllo strategico di cui agli articoli 1, comma 2, lett. A), e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
- Il Direttore Generale, quale responsabile della progettazione e dello svolgimento del controllo di gestione, predispone e propone al Consiglio di Amministrazione un piano per l'esercizio del controllo di gestione, che contempla le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili, l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative, le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti, gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità, la frequenza di rilevazione delle informazioni.
- I risultati dell'attività di controllo interno sono comunicati al Consiglio di Amministrazione.
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